Associazione InterRegionale dei Trapianti (AIRT)
Indice
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Norme generali
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Norme specifiche
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Norme regionali
Legge 16 dicembre 1999 n. 483
Norme per consentire il trapianto parziale di fegato
- All'articolo 1 la legge consente di disporre di parti di fegato a fine di
trapianto.
A tal fine ricorda che sono valide le stesse disposizioni contenute nella Legge 26 giugno 1967 n. 458.
Trapianto del rene tra persone viventi (in GU 27 giugno n. 160, edizione straordinaria)
Tale legge del 1967, all'articolo 1 specifica le persone a cui è consentita la deroga.
All'articolo 2 la legge specifica i requisiti del donatore e le procedure da attivare per dichiarare la
propria volontà a donare, per avere il nulla osta al prelievo e trapianto dell'organo.
All'articolo 3 la legge determina i requisiti che devono avere le strutture che effettuano il trapianto.
Negli articoli successivi sono elencati i "benefici" di cui possono usufruire i donatori.
Nell'ultimo articolo si fa riferimento alla emanazione, entro i 6 mesi successivi a quelli della legge,
del regolamento di esecuzione della stessa. Ad oggi il regolamento attuativo non è stato emesso.
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