Associazione InterRegionale dei Trapianti (AIRT)
Indice
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Norme generali
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Norme specifiche
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Norme regionali
Legge 26 giugno 1967 n. 458 Trapianto del rene tra persone viventi
- All'articolo 1 la legge consente di disporre di un rene a fine di trapianto tra persone viventi e specifica le persone a cui è consentita la deroga.
All'articolo 2 la legge specifica i requisiti del donatore e le procedure da attivare per dichiarare la propria volontà a donare, per avere il nulla osta al prelievo e trapianto dell'organo.
All'articolo 3 la legge determina i requisiti che devono avere le strutture che effettuano il trapianto.
Negli articoli successivi sono elencati i "benefici" di cui possono usufruire i donatori.
Nell'ultimo articolo si fa riferimento alla emanazione, entro i 6 mesi successivi a quella della presente legge, del regolamento di esecuzione della stessa. Ad oggi il regolamento attuativo non è stato emesso.
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