Associazione InterRegionale dei Trapianti (AIRT)
Indice
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Norme generali
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Norme specifiche
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Norme regionale
Legge 1 aprile 1999 n.91
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti
(in GU n. 87 del 15 aprile 1999)
- E' la legge cardine attualmente in vigore.
Contiene all'articolo 2 le disposizioni per la promozione dell'informazione in materia di prelievo e
trapianto ai cittadini e ai professionisti sanitari.
L'articolo 4 è dedicato alla dichiarazione di volontà in ordine alla donazione. Si introduce il
concetto del "silenzio/assenso" in base al quale il cittadino è tenuto entro un tempo prestabilito a
dichiarare la propria volontà a donare gli organi e tessuti dopo la morte e l'eventuale mancata
dichiarazione di volontà viene considerata quale consenso alla donazione.
Ma questo passaggio fondamentale ha reso necessario il capoverso successivo, che cioè a tutti venga
notificata la richiesta di manifestare la propria volontà: se non si è in grado di dimostrare che i
cittadini sono stati avvertiti di manifestare la propria volontà non è nemmeno possibile considerare
la mancata manifestazione come consenso alla donazione.
Viene lasciato ad un Decreto da emanare 90 giorni dopo la presente Legge, la responsabilità di
disciplinare le modalità di notifica ai cittadini della necessità di manifestare la propria volontà, modalità di accertamento della notifica, modalità attraverso le quali dichiarare ed eventualmente modificare la propria volontà, modalità di trasmissione dei dati.
Come disposizione transitoria, in attesa dell'emanazione del Decreto, si dispone (art. 23)
quanto segue: "...è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti ...salvo che il soggetto
abbia esplicitamente negato il proprio assenso". In tal caso alcuni soggetti aventi diritto
(specificati nella Legge) possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, opposizione che non ha valore qualora risulti presso l'ASL di appartenenza l'espressione di volontà favorevole del soggetto. Per le cornee resta invece valida la Legge 18 agosto 1993 n. 301 secondo la quale è possibile prelevare solo se alcuni aventi diritto forniscono consenso scritto.
A completamento di quanto detto va ricordato che il tanto atteso Decreto
successivo Decreto 8 aprile 2000; Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla
donazione degli organi a scopo di trapianto non è determinante in quanto subordina l'entrata in
vigore delle disposizioni già ricordate alla realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti
dal SSN, che ad oggi non è attiva.
Restano quindi attive le disposizioni transitorie in merito alla dichiarazione di volontà.
Procedendo, al Capo III della Legge viene disciplinata l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti
di organi e tessuti. Le strutture che se ne occupano vengono identificate in: Centro Nazionale Trapianti,
Consulta tecnica permanente per i trapianti, Centri regionali e interregionali con propri coordinatori,
Coordinatori locali, Strutture per i prelievi, Strutture per la conservazione dei tessuti,
Strutture per i trapianti. Nella Legge vengono definite le funzioni e le caratteristiche delle strutture suddette.
I capoversi successivi si concentrano su alcune indicazioni in merito: alla delega alle regioni di
individuare le strutture di conservazione e distribuzione di tessuti secondo norme di idoneità e
sicurezza; agli scambi di organi e tessuti con l'estero; alla formazione del personale.
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